Il MIT, con il parere 3962/2026, chiarisce l’applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 36/2023: sotto i 40mila euro il principio di rotazione prevale, salvo motivata e attuale assenza di alternative.
Il principio di rotazione torna protagonista nell’operatività quotidiana delle stazioni appaltanti, soprattutto negli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, fascia dove il nuovo Codice spinge su semplificazione e digitalizzazione, ma senza arretrare sul fronte della concorrenza. Un recente quesito sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti offre l’occasione per precisare i confini applicativi dell’art. 49 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento al rapporto tra rotazione, indagine di mercato “aperta” e nuovo affidamento diretto.
Il caso: un solo operatore nel 2023, si può riaffidare nel 2026? Nel 2023 una stazione appaltante ha affidato un servizio di importo inferiore a 40.000 euro, precedendo l’affidamento con un’indagine di mercato pubblicata su più canali (piattaforma telematica, albo pretorio, osservatorio regionale, sito istituzionale) per almeno 15 giorni. All’esito dell’avviso ha manifestato interesse un solo operatore economico, poi invitato formalmente e risultato aggiudicatario.
Alla scadenza contrattuale, l’amministrazione si interroga: è possibile procedere a un nuovo affidamento diretto allo stesso operatore uscente, valorizzando il fatto che la precedente selezione fosse stata preceduta da un’indagine “aperta a tutti”?
Oppure occorre attivare una nuova procedura, escludendo l’uscente in applicazione del principio di rotazione?
Con il parere 3962/2026, il MIT fornisce un chiarimento netto. L’art. 49, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce il divieto di affidare o aggiudicare un appalto al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardino il medesimo settore merceologico o la stessa categoria di servizi/opere. La circostanza che il precedente affidamento fosse stato preceduto da un’indagine di mercato “aperta” non è sufficiente, di per sé, a neutralizzare il principio di rotazione.
Il comma 4 consente una deroga, ma solo a fronte di una motivazione puntuale e attuale, fondata su:
- particolare struttura del mercato;
- assenza effettiva di alternative;
- corretta esecuzione del precedente contratto.
Nel caso prospettato, tali presupposti non risultano dimostrati. Non è inoltre invocabile il comma 5 dell’art. 49, poiché – come chiarito anche in sede interpretativa – la deroga alla rotazione opera esclusivamente per le procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), e non per l’affidamento diretto ex lett. b). Ne deriva che, anche sotto i 40.000 euro, la rotazione resta la regola e l’affidamento diretto all’uscente costituisce un’eccezione rigorosamente motivata.
Implicazioni operative per le stazioni appaltanti (e per il BIM). In un contesto sempre più digitalizzato — tra piattaforme certificate, interoperabilità e tracciabilità dei flussi informativi anche in ottica BIM — la programmazione degli affidamenti sottosoglia richiede maggiore attenzione strategica.
Le amministrazioni dovranno:
- pianificare per tempo le scadenze contrattuali;
- verificare l’effettiva contendibilità del mercato;
- motivare in modo strutturato eventuali deroghe;
- evitare automatismi nel riaffidamento, anche quando il precedente confronto è stato “aperto”.
Il messaggio del MIT è chiaro: la semplificazione procedurale non può tradursi in cristallizzazione dei rapporti contrattuali. La rotazione, anche nel micro-affidamento, resta presidio di concorrenza e apertura del mercato.



